Praticanti

Art. 1 Direttive Consiglio Nazionale Geometri - Anno 2006

Art. 1 Iscrizione nel Registro dei praticanti

Ciascun Consiglio di Collegio provvede alla tenuta di un Registro dei praticanti nel quale vengono iscritti coloro che, muniti di diploma di geometra, intraprendono il percorso formativo necessario al conseguimento dei requisiti per l'ammissione all'esame di abilitazione all'esercizio della libera professione di geometra.

Vengono altresì iscritti coloro i quali, pur essendo in possesso del titolo di studio di cui sopra, frequentano corsi di laurea di 1° livello nelle classi 4, 7 e 8, nonché coloro i quali frequentgano i corsi di istruzione e formazione tecnica superiore, di cui all'art. 55 del D.P.R. 5 giugno 2001, n. 328.